"l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta, prima di estendere l’applicazione delle misure ai prestatori stabiliti in altri Stati membri, a osservare la procedura di cui all’art. 3, par. 4, lett. b), della direttiva 2000/31/CE. Solo all’esito della predetta procedura, qualora i rispettivi Stati membri di stabilimento non abbiano adottato provvedimenti adeguati e in assenza di rilievi da parte della Commissione europea, la delibera potrà produrre effetti nei confronti dei prestatori stabiliti in altri Stati membri."
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Rif. Sentenze TAR Lazio sez.IV
06280/2026 -Ric. 133/2026 Tecom Ltd
06281/2026 -Ric. 135/2026 Technius Ltd
06282/2026 -Ric. 132/2026 Hammy Media Ltd
06283/2026 -Ric. 148/2026 Aylo Freesites Ltd
Stop parziale = NON sospendono cmq efficacia 96/25/CONS AGCOM #AgeVerification vs gestori ITA e extraUE